Art. 2.

      1. Al fine di incentivare il recupero e l'uso delle acque bianche non potabili e la realizzazione delle strutture tecnologiche atte alla loro captazione e distribuzione, sono previsti contributi e agevolazioni di carattere fiscale in favore dei soggetti pubblici e privati che intendono realizzare strutture aggiuntive rispetto a quelle previste all'articolo 1, comma 1, tramite interventi volti a realizzare, ripristinare o ampliare bacini idrici, serbatoi interrati o pozzi per la raccolta delle acque piovane, su terreni di proprietà pertinenti a edifici

 

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pubblici o privati, nel rispetto delle normative di tutela ambientale e urbanistiche.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni prevedono la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati in misura non superiore al 40 per cento del costo dell'opera. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un apposito fondo da ripartire tra le regioni e le cui risorse sono destinate per metà ai contributi destinati a soggetti pubblici e per metà ai contributi destinati a soggetti privati. La dotazione del fondo e pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Resta ferma la facoltà delle regioni di aumentare l'importo dei contributi di cui al presente comma, provvedendo con fondi propri.
      3. I contributi di cui al comma 2 destinati a soggetti privati sono cumulabili con un'ulteriore agevolazione, in misura fino al 70 per cento dell'importo dell'opera, mediante esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili o diminuzione dell'importo degli oneri di urbanizzazione se dovuti, a discrezione degli enti locali competenti e con assoggettamento a convenzione di utilizzo. Per fare fronte alla diminuzione delle entrate degli enti locali è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Resta la facoltà degli enti locali competenti di aumentare l'importo delle agevolazioni di cui al presente comma, provvedendo con fondi propri.